Sentenza 128/1970 (ECLI:IT:COST:1970:128)
Massima numero 5173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5172


Titolo
SENT. 128/70 B. MATRIMONIO - EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - COD. CIV., ART. 144 - MANCATA PREVISIONE DELL'ESENZIONE DELLA MOGLIE DALL'OBBLIGO DI PORTARE IL COGNOME DEL MARITO IN CASO DI SEPARAZIONE PER COLPA DI QUEST'ULTIMO - VIOLAZIONE DELL'ART. 29 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 29, secondo comma, Costituzione, l'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui, mentre prevede che dalla separazione personale, ove venga disposta per colpa della moglie, possa farsi discendere anche il divieto per costei di usare il cognome del marito, esclude la pretesa della moglie a non usare tale cognome, in regime di separazione per colpa del marito, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte