Sentenza 129/1970 (ECLI:IT:COST:1970:129)
Massima numero 5175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5174


Titolo
SENT. 129/70 B. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AFFISSIONI PUBBLICHE - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ARTT. 2 E 4; D.L.C.P.S. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1417, ART. 9; T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 113; COD. PEN., ART. 663 - NON VIOLANO L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - AFFISSIONI DI STAMPATI O MANOSCRITTI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - CONTRAVVENZIONE - POTERE DELL'AUTORITA' DI DETERMINARE GLI SPAZI - PRETESA INSINDACABILITA' - INSUSSISTENZA - NON VIOLANO L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 23 gennaio 1941 n. 166, 9 D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e 663 C.P. - nella parte in cui contemplano come contravvenzione l'affissione di stampati o manoscritti fuori degli spazi a cio' destinati - sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sul presupposto che il potere dell'autorita' in ordine alla determinazione o meno degli spazi stessi, sia illimitato o insindacabile. Tale assunto e' erroneo essendo l'autorita' locale obbligata, in base al citato art. 9 del D.L.C.P.S. 1947, N. 1417, alla predeterminazione degli spazi e dovendo provvedere, in caso di eventuale inerzia, il prefetto in via definitiva; all'osservanza dei predetti doveri d'ufficio soccorrono apposite norme penali (art. 328 e 323 cod. pen.). L'esigenza di assicurare appositi spazi per consentire la manifestazione del pensiero va contemperata con altre esigenze pubbliche, quali quella della tutela dell'estetica e del decoro cittadino, della sicurezza connessa alla viabilita', come chiaramente emerge dalla normativa impugnata. Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte, anche con specifico riferimento a casi similari, le disposizioni che disciplinano l'esercizio di un diritto sono legittime - perche' il concetto di limite e' insito nel concetto di diritto - "sempreche' il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere snaturato" il che non si verifica, per le ragioni suddette, nel caso in esame (sentenze n. 48 del 1964; n. 49 del 1965; n. 1 del 1956, con la quale fu negato il contrasto con l'art. 21 della Costituzione del quinto comma dell'art. 113 t.u.l.p.s.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte