Sentenza 130/1970 (ECLI:IT:COST:1970:130)
Massima numero 5176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 130/70 A. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE - TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 10, QUARTO COMMA - AZIONE GIUDIZIARIA PER CONSEGUIRE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A COMPETENZE ARRETRATE E AD ALTRE PRESTAZIONI PATRIMONIALI - PREVENTIVA PRESENTAZIONE DI RECLAMO IN VIA GERARCHICA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 130/70 A. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE - TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 10, QUARTO COMMA - AZIONE GIUDIZIARIA PER CONSEGUIRE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A COMPETENZE ARRETRATE E AD ALTRE PRESTAZIONI PATRIMONIALI - PREVENTIVA PRESENTAZIONE DI RECLAMO IN VIA GERARCHICA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 10, quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione) prescrivendo che l'azione giudiziaria per conseguire il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso non viola l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Infatti, la tutela giurisdizionale non subisce alcuna limitazione per il fatto che il lavoratore debba far conoscere, attraverso il reclamo, le sue pretese e debba quindi lasciar trascorrere trenta giorni prima di iniziare il giudizio. La ratio della norma e' quella di dare modo ad imprese di pubblico interesse, quali sono quelle menzionate nel R.D. n. 148 del 1931, di esaminare preventivamente le richieste dei dipendenti al fine di accertarne la fondatezza o meno, e di evitare in tal modo lunghe e dispendiose procedure giudiziarie. Il che non vuol dire imporre al lavoratore condizioni che subordinano la tutela dei suoi diritti alle gerarchie aziendali, come ritiene il giudice a quo, ma, al contrario, vuol dire agire nell'interesse del lavoratore, oltreche' della impresa. Nella ipotesi di azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale - contemplata dalle ordinanze di rimessione - va rilevato che, secondo la norma impugnata, il reclamo puo' essere presentato in qualsiasi momento fino a quando non sia intervenuta la prescrizione del diritto giusta le disposizioni del codice civile. La legge non prevede infatti alcun termine per la proponibilita' dell'azione, come invece dispone nel terzo comma dello stesso articolo 10. Tutto, quindi, si riduce a procrastinare di trenta giorni l'inizio dell'azione giudiziaria. Orbene, non e' sostenibile che l'attesa di 30 giorni sia pregiudizievole per il lavoratore, quando si tenga presente che le procedure giudiziarie non si svolgono normalmente con rapidita' e richiedono, a volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla conclusione.
L'art. 10, quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione) prescrivendo che l'azione giudiziaria per conseguire il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso non viola l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Infatti, la tutela giurisdizionale non subisce alcuna limitazione per il fatto che il lavoratore debba far conoscere, attraverso il reclamo, le sue pretese e debba quindi lasciar trascorrere trenta giorni prima di iniziare il giudizio. La ratio della norma e' quella di dare modo ad imprese di pubblico interesse, quali sono quelle menzionate nel R.D. n. 148 del 1931, di esaminare preventivamente le richieste dei dipendenti al fine di accertarne la fondatezza o meno, e di evitare in tal modo lunghe e dispendiose procedure giudiziarie. Il che non vuol dire imporre al lavoratore condizioni che subordinano la tutela dei suoi diritti alle gerarchie aziendali, come ritiene il giudice a quo, ma, al contrario, vuol dire agire nell'interesse del lavoratore, oltreche' della impresa. Nella ipotesi di azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale - contemplata dalle ordinanze di rimessione - va rilevato che, secondo la norma impugnata, il reclamo puo' essere presentato in qualsiasi momento fino a quando non sia intervenuta la prescrizione del diritto giusta le disposizioni del codice civile. La legge non prevede infatti alcun termine per la proponibilita' dell'azione, come invece dispone nel terzo comma dello stesso articolo 10. Tutto, quindi, si riduce a procrastinare di trenta giorni l'inizio dell'azione giudiziaria. Orbene, non e' sostenibile che l'attesa di 30 giorni sia pregiudizievole per il lavoratore, quando si tenga presente che le procedure giudiziarie non si svolgono normalmente con rapidita' e richiedono, a volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla conclusione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte