Sentenza 130/1970 (ECLI:IT:COST:1970:130)
Massima numero 5177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 130/70 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AZIONE - ONERE DI UN PREVENTIVO RECLAMO IN VIA GERARCHICA E DI OSSERVARE UN TERMINE DILATORIO - FINALITA' - LEGITTIMITA'
SENT. 130/70 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AZIONE - ONERE DI UN PREVENTIVO RECLAMO IN VIA GERARCHICA E DI OSSERVARE UN TERMINE DILATORIO - FINALITA' - LEGITTIMITA'
Testo
La tutela giurisdizionale dei lavoratori non subisce alcuna limitazione per il fatto che l'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24, primo comma, Cost., sia subordinato alla preventiva presentazione di un reclamo in via gerarchica, stabilita allo scopo di dar modo ad imprese di pubblico interesse di esaminare le richieste dei dipendenti al fine di accertarne la fondatezza o meno, e di evitare in tal modo lunghe e dispendiose procedure giudiziarie. Ne' limita quella tutela da ulteriore fissazione di un breve termine dilatorio per l'esercizio del diritto quando ritenga presente che le procedure giudiziarie non si svolgono normalmente con rapidita' e richiedono, a volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla conclusione.
La tutela giurisdizionale dei lavoratori non subisce alcuna limitazione per il fatto che l'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24, primo comma, Cost., sia subordinato alla preventiva presentazione di un reclamo in via gerarchica, stabilita allo scopo di dar modo ad imprese di pubblico interesse di esaminare le richieste dei dipendenti al fine di accertarne la fondatezza o meno, e di evitare in tal modo lunghe e dispendiose procedure giudiziarie. Ne' limita quella tutela da ulteriore fissazione di un breve termine dilatorio per l'esercizio del diritto quando ritenga presente che le procedure giudiziarie non si svolgono normalmente con rapidita' e richiedono, a volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla conclusione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte