Sentenza 130/1970 (ECLI:IT:COST:1970:130)
Massima numero 5179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 130/70 D. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE - TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 10, QUARTO COMMA - AZIONE GIUDIZIARIA PER CONSEGUIRE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A COMPETENZE ARRETRATE E AD ALTRE PRESTAZIONI PATRIMONIALI - PREVENTIVA PRESENTAZIONE DI RECLAMO IN VIA GERARCHICA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PARTICOLARITA' - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 130/70 D. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE - TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO - R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148, ART. 10, QUARTO COMMA - AZIONE GIUDIZIARIA PER CONSEGUIRE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A COMPETENZE ARRETRATE E AD ALTRE PRESTAZIONI PATRIMONIALI - PREVENTIVA PRESENTAZIONE DI RECLAMO IN VIA GERARCHICA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO - PARTICOLARITA' - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 10, quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione) prescrivendo che l'azione giudiziaria per conseguire il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso non viola l'art. 3 Cost. Infatti, va osservato che la particolare disciplina del rapporto di lavoro ivi contenuto trova la sua giustificazione nelle esigenze di pubblico interesse soddisfatte dai servizi autoferrotranviari e nella complessiva differenziata regolamentazione comprensiva di oneri e di vantaggi.
L'art. 10, quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di concessione) prescrivendo che l'azione giudiziaria per conseguire il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale non puo' essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso non viola l'art. 3 Cost. Infatti, va osservato che la particolare disciplina del rapporto di lavoro ivi contenuto trova la sua giustificazione nelle esigenze di pubblico interesse soddisfatte dai servizi autoferrotranviari e nella complessiva differenziata regolamentazione comprensiva di oneri e di vantaggi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte