Sentenza 131/1970 (ECLI:IT:COST:1970:131)
Massima numero 5180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 131/70. ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE - R.D. 21 DICEMBRE 1933, N. 1736, ART. 116 - SANZIONI PENALI - APPLICAZIONE DELLA PENA DETENTIVA IN AGGIUNTA A QUELLA PECUNIARIA "NEI CASI PIU' GRAVI" - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - INSUSSISTENZA - LIMITATA DISCREZIONALITA' ATTRIBUITA AL GIUDICE - CONTESTAZIONE DEL FATTO - EFFETTIVA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 131/70. ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE - R.D. 21 DICEMBRE 1933, N. 1736, ART. 116 - SANZIONI PENALI - APPLICAZIONE DELLA PENA DETENTIVA IN AGGIUNTA A QUELLA PECUNIARIA "NEI CASI PIU' GRAVI" - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - INSUSSISTENZA - LIMITATA DISCREZIONALITA' ATTRIBUITA AL GIUDICE - CONTESTAZIONE DEL FATTO - EFFETTIVA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' ben vero che l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non stabilisce soltanto la irretroattivita' della norma penale, ma da', altresi', fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice; eppero' e' altrettanto vero che il principio di legalita' della pena non puo' prescindere dalla individuazione di questa ossia dal suo adeguamento alle singole fattispecie. E' cosi' perfettamente conforme al disposto costituzionale che la norma penale sia prefissata dalla legge in modo da consentire che la sanzione corrisponda alla specifica violazione concreta. Si ispira a tali criteri e percio' non viola l'art. 25, secondo comma, Cost. la norma denunziata, (art. 116 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, concernente l'emissione di assegni a vuoto) la quale, con la formula "nei casi piu' gravi" (usata piu' volte in leggi speciali) richiede che per potersi addivenire all'applicazione della pena detentiva in aggiunta alla pena pecuniaria, ricorrano tali casi (il che implica un piu' vincolato governo del potere discrezionale del giudice) e sottintende che deve tenersi particolarmente conto, nelle varie fattispecie ivi elencate, degli elementi previsti in via generale dall'art. 133, primo e secondo comma, del Codice penale. Parimenti infondata nei sensi di cui in motivazione e' la censura sollevata, nei confronti della medesima disposizione, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perche' resta ben ferma, in ogni caso, l'esigenza di una rituale contestazione esplicita e dettagliata nei suoi aspetti tipicizzanti. Per altro, detta esigenza non sarebbe assolta da un generico richiamo alla maggiore gravita', del tutto inadeguato rispetto all'effettiva salvaguardia del diritto di difesa, cui e' preordinato l'obbligo giuridico-processuale della contestazione e quello della correlazione dell'accusa contestata con la sentenza.
E' ben vero che l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, affermando che nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non stabilisce soltanto la irretroattivita' della norma penale, ma da', altresi', fondamento legale alla potesta' punitiva del giudice; eppero' e' altrettanto vero che il principio di legalita' della pena non puo' prescindere dalla individuazione di questa ossia dal suo adeguamento alle singole fattispecie. E' cosi' perfettamente conforme al disposto costituzionale che la norma penale sia prefissata dalla legge in modo da consentire che la sanzione corrisponda alla specifica violazione concreta. Si ispira a tali criteri e percio' non viola l'art. 25, secondo comma, Cost. la norma denunziata, (art. 116 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, concernente l'emissione di assegni a vuoto) la quale, con la formula "nei casi piu' gravi" (usata piu' volte in leggi speciali) richiede che per potersi addivenire all'applicazione della pena detentiva in aggiunta alla pena pecuniaria, ricorrano tali casi (il che implica un piu' vincolato governo del potere discrezionale del giudice) e sottintende che deve tenersi particolarmente conto, nelle varie fattispecie ivi elencate, degli elementi previsti in via generale dall'art. 133, primo e secondo comma, del Codice penale. Parimenti infondata nei sensi di cui in motivazione e' la censura sollevata, nei confronti della medesima disposizione, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perche' resta ben ferma, in ogni caso, l'esigenza di una rituale contestazione esplicita e dettagliata nei suoi aspetti tipicizzanti. Per altro, detta esigenza non sarebbe assolta da un generico richiamo alla maggiore gravita', del tutto inadeguato rispetto all'effettiva salvaguardia del diritto di difesa, cui e' preordinato l'obbligo giuridico-processuale della contestazione e quello della correlazione dell'accusa contestata con la sentenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte