Sentenza 132/1970 (ECLI:IT:COST:1970:132)
Massima numero 5181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 132/70. CORTE DI CASSAZIONE - PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA CON DECISIONE AVENTE AUTORITA' DI COSA GIUDICATA - COD. PROC. PEN., ARTT. 54 E 531 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DA CORTE D'APPELLO DOPO LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Una questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 54 e 531 Cod. proc. pen., che hanno esclusivo riferimento ai procedimenti in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione in sede di risoluzione dei conflitti di competenza, e' inammissibile per difetto di rilevanza, quando sia sollevata dopo la conclusione del procedimento in Cassazione, che termina con una sentenza cui il codice di rito testualmente attribuisce "autorita' di cosa giudicata" con la sola eccezione di nuovi fatti o circostanze che vengano a modificare la competenza per materia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte