Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5183  5184  5185  5186  5187  5188  5189  5190  5191  5192


Titolo
SENT. 133/70 A. FAMIGLIA - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL MARITO E DELLA MOGLIE - RELATIVE NORME LEGISLATIVE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RIFERIMENTO NON ALL'ART. 3, MA ALL'ART. 29 DELLA COSTITUZIONE - NECESSARIA PARITA' DEI CONIUGI - POTERI DEL LEGISLATORE - RAGIONI DI DIFFERENZIAZIONE TRA I CONIUGI DIVERSE DA QUELLE CONCERNENTI L'UNITA' DELLA FAMIGLIA - ESCLUSIONE.

Testo
A partire dalla sentenza n. 126 del 1968, nella giurisprudenza della Corte costituzionale e' stato affermato il principio che, quando si tratti di questioni relative alla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, queste vanno esaminate non alla stregua dell'art. 3, ma solo in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione: e quest'ultima disposizione e' stata interpretata (sent. n. 127 del 1968 e n. 147 del 1969) nel senso che "la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio - col solo limite dell'unita' della famiglia - contempli obblighi e diritti eguali per il marito e per la moglie" con conseguente irrilevanza di ragioni di differenziazione di trattamento "diverse da quelle concernenti la predetta unita'".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29  co. 2

Altri parametri e norme interposte