Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/70 B. FAMIGLIA - EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - LIMITE DELL'UNITA' FAMILIARE - GIUSTIFICA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - NORME CHE CONFERISCONO POSIZIONI DI SVANTAGGIO PER UN CONIUGE - PRETESA GIUSTIFICAZIONE CON ALTRE NORME CHE SONO FONTE DI UNA POSIZIONE DI VANTAGGIO - ESCLUSIONE.
SENT. 133/70 B. FAMIGLIA - EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - LIMITE DELL'UNITA' FAMILIARE - GIUSTIFICA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - NORME CHE CONFERISCONO POSIZIONI DI SVANTAGGIO PER UN CONIUGE - PRETESA GIUSTIFICAZIONE CON ALTRE NORME CHE SONO FONTE DI UNA POSIZIONE DI VANTAGGIO - ESCLUSIONE.
Testo
Conformemente all'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte, in materia di rapporti tra coniugi, a partire dalla sentenza n. 126 del 1968, si deve ritenere che le norme che siano fonte di svantaggio per un coniuge non possano essere giustificate, nell'ambito di una valutazione di legittimita' costituzionale, dal fatto che altre norme conferiscano allo stesso coniuge, a proposito di altre situazioni subbiettive nascenti dal matrimonio, una posizione di vantaggio (o viceversa). Ed invero, dal momento che si riconosce che la salvaguardia dell'unita' familiare costituisce il solo legittimo limite all'eguaglianza dei coniugi, bisogna convenire che l'unico accertamento rilevante e' se le diversita' di trattamento di volta in volta considerate, trovino in quella esigenza - e solo in essa - la loro giustificazione costituzionale.
Conformemente all'indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte, in materia di rapporti tra coniugi, a partire dalla sentenza n. 126 del 1968, si deve ritenere che le norme che siano fonte di svantaggio per un coniuge non possano essere giustificate, nell'ambito di una valutazione di legittimita' costituzionale, dal fatto che altre norme conferiscano allo stesso coniuge, a proposito di altre situazioni subbiettive nascenti dal matrimonio, una posizione di vantaggio (o viceversa). Ed invero, dal momento che si riconosce che la salvaguardia dell'unita' familiare costituisce il solo legittimo limite all'eguaglianza dei coniugi, bisogna convenire che l'unico accertamento rilevante e' se le diversita' di trattamento di volta in volta considerate, trovino in quella esigenza - e solo in essa - la loro giustificazione costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte