Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5182  5183  5184  5185  5187  5188  5189  5190  5191  5192


Titolo
SENT. 133/70 E. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV. ART. 145, PRIMO COMMA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE SENTENZA - DOVERI IMPOSTI DALLA LEGGE AL MARITO E SITUAZIONE DI PREMINENZA A LUI CONFERITA - CORRELAZIONE - EVENTUALE ATTENUAZIONE DEI PRIMI - CONSEGUENTE SQUILIBRIO NEI RAPPORTI RECIPROCI.

Testo
Nella sentenza n. 144 del 1967 la Corte, pur rilevando che l'art. 145 del codice civile e' fonte di obblighi sostanzialmente differenziati secondo che si tratti della moglie o del marito, pervenne, alla dichiarazione di non fondatezza sulla base della considerazione che i particolari doveri imposti dalla legge al marito - fra i quali, appunto, quelle derivanti dalla norma de qua - si trovano in rapporto di necessaria correlazione con la situazione di preminenza a lui conferita (specie con l'attribuzione della potesta' maritale), sicche', ferma restando quest'ultima, "nessuna attenuazione potrebbe apporsi negli obblighi, venendo altrimenti meno l'equilibrio voluto costituire nei rapporti reciproci". Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte non manco' di ribadire l'esigenza di una sollecita adeguazione legislativa secondo le direttive tracciate dalla Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte