Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5182  5183  5184  5185  5186  5188  5189  5190  5191  5192


Titolo
SENT. 133/70 F. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV. ART. 145 - INTERPRETAZIONE - DOVERE DEL MARITO DI MANTENERE LA MOGLIE E CONTRIBUTO DI QUESTA AL MANTENIMENTO DEL MARITO IN RELAZIONE AI MEZZI ECONOMICI DI CUI EGLI DISPONGA.

Testo
Come e' dimostrato anche dalla disposizione dell'art. 146, cod. civ., circa la prevista sospensione dell'"obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie", l'obbligo (posto dall'art. 145 a carico del marito) di somministrare tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita equivale ad obbligo di mantenimento. Se a proposito della moglie si parla di "contributo", cio' avviene perche' la rilevanza dei mezzi economici di cui il marito disponga importa necessariamente che il mantenimento sia totale solo se questi difettino del tutto e parziale se essi sussistano in misura non pienamente sufficiente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte