Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5182  5183  5184  5185  5186  5187  5189  5190  5191  5192


Titolo
SENT. 133/70 G. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145 - INTERPRETAZIONE - OBBLIGAZIONE RECIPROCA DI MANTENIMENTO - DIFFERENZIAZIONE IN BASE ALLA DIVERSA RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'UNO O DELL'ALTRO CONIUGE.

Testo
A norma dell'art. 145 del cod. civ. l'obbligo del marito di mantenere la moglie e l'obbligo della moglie di mantenere il marito, pur avendo un contenuto equivalente (somministrazione di quanto occorre ai bisogni della vita in proporzione alle proprie sostanze), restano differenziati in modo sostanziale e assai rilevante, perche' mentre quello posto a carico del marito e' incondizionato, nel senso che esso e' imposto quali che siano le condizioni economiche della moglie, quest'ultima e' tenuta al mantenimento del marito solo se egli non abbia mezzi sufficienti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte