Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/70 G. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145 - INTERPRETAZIONE - OBBLIGAZIONE RECIPROCA DI MANTENIMENTO - DIFFERENZIAZIONE IN BASE ALLA DIVERSA RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'UNO O DELL'ALTRO CONIUGE.
SENT. 133/70 G. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145 - INTERPRETAZIONE - OBBLIGAZIONE RECIPROCA DI MANTENIMENTO - DIFFERENZIAZIONE IN BASE ALLA DIVERSA RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'UNO O DELL'ALTRO CONIUGE.
Testo
A norma dell'art. 145 del cod. civ. l'obbligo del marito di mantenere la moglie e l'obbligo della moglie di mantenere il marito, pur avendo un contenuto equivalente (somministrazione di quanto occorre ai bisogni della vita in proporzione alle proprie sostanze), restano differenziati in modo sostanziale e assai rilevante, perche' mentre quello posto a carico del marito e' incondizionato, nel senso che esso e' imposto quali che siano le condizioni economiche della moglie, quest'ultima e' tenuta al mantenimento del marito solo se egli non abbia mezzi sufficienti.
A norma dell'art. 145 del cod. civ. l'obbligo del marito di mantenere la moglie e l'obbligo della moglie di mantenere il marito, pur avendo un contenuto equivalente (somministrazione di quanto occorre ai bisogni della vita in proporzione alle proprie sostanze), restano differenziati in modo sostanziale e assai rilevante, perche' mentre quello posto a carico del marito e' incondizionato, nel senso che esso e' imposto quali che siano le condizioni economiche della moglie, quest'ultima e' tenuta al mantenimento del marito solo se egli non abbia mezzi sufficienti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte