Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/70 H. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV. ART. 145, PRIMO COMMA - OBBLIGO DEL MARITO DI MANTENERE LA MOGLIE ANCHE SE QUESTA DISPONGA DI MEZZI SUFFICIENTI - PRETESA GIUSTIFICAZIONE COME STRUMENTO NECESSARIO ALL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - ESCLUSIONE.
SENT. 133/70 H. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV. ART. 145, PRIMO COMMA - OBBLIGO DEL MARITO DI MANTENERE LA MOGLIE ANCHE SE QUESTA DISPONGA DI MEZZI SUFFICIENTI - PRETESA GIUSTIFICAZIONE COME STRUMENTO NECESSARIO ALL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - ESCLUSIONE.
Testo
Per quanti sforzi si facciano, l'obbligo del marito - posto dall'art. 145, primo comma, del codice civile - di mantenere la moglie se questa disponga di mezzi sufficienti o piu' che sufficienti, in nessun modo riesce ad apparire come strumento necessario all'unita' della famiglia.
Per quanti sforzi si facciano, l'obbligo del marito - posto dall'art. 145, primo comma, del codice civile - di mantenere la moglie se questa disponga di mezzi sufficienti o piu' che sufficienti, in nessun modo riesce ad apparire come strumento necessario all'unita' della famiglia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte