Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/70 I. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145, PRIMO COMMA - DOVERE DEL MARITO DI SOMMINISTRARE ALLA MOGLIE TUTTO CIO' CHE E' NECESSARIO AI BISOGNI DELLA VITA, IN PROPORZIONE DELLE SUE SOSTANZE - MANCATA SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE LA MOGLIE NON ABBIA MEZZI SUFFICIENTI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO NON GIUSTIFICABILE IN FUNZIONE DELL'UNITA' FAMILIARE - VIOLAZIONE DELL'ART. 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 133/70 I. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145, PRIMO COMMA - DOVERE DEL MARITO DI SOMMINISTRARE ALLA MOGLIE TUTTO CIO' CHE E' NECESSARIO AI BISOGNI DELLA VITA, IN PROPORZIONE DELLE SUE SOSTANZE - MANCATA SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE CHE LA MOGLIE NON ABBIA MEZZI SUFFICIENTI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO NON GIUSTIFICABILE IN FUNZIONE DELL'UNITA' FAMILIARE - VIOLAZIONE DELL'ART. 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La mancata subordinazione, nel primo comma dell'art. 145 del codice civile, dell'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto le e' necessario ai bisogni della vita, alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti, da' luogo ad una differenza di trattamento rispetto al corrispondente obbligo della moglie di contribuire al mantenimento del marito, posto invece dallo stesso art. 145, primo comma, cod. civ. a carico della moglie solo in quanto il marito non abbia mezzi sufficienti. Tale differenza di trattamento, pur essendo coerente con una concessione dei rapporti fra marito e moglie gia' dominante in passato, ma radicalmente diversa da quella poi assunta dal legislatore costituente a fondamento della nuova disciplina, appare ora come fonte di un puro privilegio della moglie, non conforme all'odierna valutazione dei rapporti familiari. Ai fini del controllo di legittimita' costituzionale, cio' che tuttavia conta e' che tale diversita' di trattamento, non trovando giustificazione in funzione dell'unita' familiare, contrasta con l'art. 29 della Costituzione. L'art. 145, primo comma, del codice civile, va quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione alle sue sostanze, tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita.
La mancata subordinazione, nel primo comma dell'art. 145 del codice civile, dell'obbligo del marito di somministrare alla moglie quanto le e' necessario ai bisogni della vita, alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti, da' luogo ad una differenza di trattamento rispetto al corrispondente obbligo della moglie di contribuire al mantenimento del marito, posto invece dallo stesso art. 145, primo comma, cod. civ. a carico della moglie solo in quanto il marito non abbia mezzi sufficienti. Tale differenza di trattamento, pur essendo coerente con una concessione dei rapporti fra marito e moglie gia' dominante in passato, ma radicalmente diversa da quella poi assunta dal legislatore costituente a fondamento della nuova disciplina, appare ora come fonte di un puro privilegio della moglie, non conforme all'odierna valutazione dei rapporti familiari. Ai fini del controllo di legittimita' costituzionale, cio' che tuttavia conta e' che tale diversita' di trattamento, non trovando giustificazione in funzione dell'unita' familiare, contrasta con l'art. 29 della Costituzione. L'art. 145, primo comma, del codice civile, va quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione alle sue sostanze, tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
co. 2
Altri parametri e norme interposte