Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/70 L. FAMIGLIA - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - COD. CIV., ART. 156, PRIMO COMMA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE PER COLPA DEL MARITO - MANTENIMENTO DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO SENZA TENER CONTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI LEI - QUESTIONE GIA' DECISA - RICHIAMO E GIUSTIFICAZIONE DELLA PRECEDENTE DECISIONE DI NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 133/70 L. FAMIGLIA - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - COD. CIV., ART. 156, PRIMO COMMA - SEPARAZIONE GIUDIZIALE PER COLPA DEL MARITO - MANTENIMENTO DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO SENZA TENER CONTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI LEI - QUESTIONE GIA' DECISA - RICHIAMO E GIUSTIFICAZIONE DELLA PRECEDENTE DECISIONE DI NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella sentenza n. 45 del 1969 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, primo comma del cod. civ., nella parte concernente la ipotesi della separazione personale per colpa del marito, venne dichiarata non fondata sulla base della considerazione che la diversita' di trattamento fra la moglie colpevole - tenuta al mantenimento del marito solo se questi non disponga di mezzi sufficienti - ed il marito colpevole - tenuto ad analogo obbligo nei confronti della moglie, ma indipendentemente dalle condizioni economiche di costei - trova la sua premessa nella corrispondente differenziazione di trattamento fra i coniugi conviventi e la sua giustificazione costituzionale sia nel principio secondo il quale, nel rispetto dell'eguaglianza sostanziale, la legge non puo' collegare all'illecito commesso da un soggetto nei confronti di un altro conseguenze vantaggiose per il primo e svantaggiose per l'altro, sia nella stessa esigenza di tutela dell'unita' della famiglia.
Nella sentenza n. 45 del 1969 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, primo comma del cod. civ., nella parte concernente la ipotesi della separazione personale per colpa del marito, venne dichiarata non fondata sulla base della considerazione che la diversita' di trattamento fra la moglie colpevole - tenuta al mantenimento del marito solo se questi non disponga di mezzi sufficienti - ed il marito colpevole - tenuto ad analogo obbligo nei confronti della moglie, ma indipendentemente dalle condizioni economiche di costei - trova la sua premessa nella corrispondente differenziazione di trattamento fra i coniugi conviventi e la sua giustificazione costituzionale sia nel principio secondo il quale, nel rispetto dell'eguaglianza sostanziale, la legge non puo' collegare all'illecito commesso da un soggetto nei confronti di un altro conseguenze vantaggiose per il primo e svantaggiose per l'altro, sia nella stessa esigenza di tutela dell'unita' della famiglia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte