Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  24/06/1970;  Decisione del  24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5182  5183  5184  5185  5186  5187  5188  5189  5190  5191


Titolo
SENT. 133/70 M. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI - PARIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA MOGLIE E DEL MARITO CONVIVENTI - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 156, PRIMO COMMA (NELLA PARTE CONCERNENTE L'IPOTESI DI SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DEL MARITO) NEL PRESUPPOSTO DELLA DIFFERENZIAZIONE VENUTA MENO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche', a seguito della pronunzia di parziale illegittimita' del primo comma dell'art. 145 del codice civile, il trattamento della moglie e del marito conviventi risulta parificato, il primo comma dell'art. 156, che in regime di separazione conserva al coniuge incolpevole i diritti inerenti alla sua qualita' (quando, come nel caso in esame, non si tratti di diritti incompatibili con lo stato di separazione), non contiene piu' alcuna differenziazione secondo che si tratti dell'obbligo di mantenimento gravante sul marito in colpa verso la moglie incolpevole ovvero dell'eguale obbligo della moglie in colpa verso il marito incolpevole. La questione sollevata in base a tale non piu' esistente differenza tra gli obblighi del marito e quelli della moglie, nei confronti dell'art. 156, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, va ora percio' dichiarata non fondata per essere venuto meno il suo presupposto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte