Sentenza 133/1970 (ECLI:IT:COST:1970:133)
Massima numero 5192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
24/06/1970; Decisione del
24/06/1970
Deposito del 13/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/70 M. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI - PARIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA MOGLIE E DEL MARITO CONVIVENTI - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 156, PRIMO COMMA (NELLA PARTE CONCERNENTE L'IPOTESI DI SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DEL MARITO) NEL PRESUPPOSTO DELLA DIFFERENZIAZIONE VENUTA MENO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 133/70 M. FAMIGLIA - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI - COD. CIV., ART. 145, PRIMO COMMA - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI - PARIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DELLA MOGLIE E DEL MARITO CONVIVENTI - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DELL'ART. 156, PRIMO COMMA (NELLA PARTE CONCERNENTE L'IPOTESI DI SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DEL MARITO) NEL PRESUPPOSTO DELLA DIFFERENZIAZIONE VENUTA MENO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche', a seguito della pronunzia di parziale illegittimita' del primo comma dell'art. 145 del codice civile, il trattamento della moglie e del marito conviventi risulta parificato, il primo comma dell'art. 156, che in regime di separazione conserva al coniuge incolpevole i diritti inerenti alla sua qualita' (quando, come nel caso in esame, non si tratti di diritti incompatibili con lo stato di separazione), non contiene piu' alcuna differenziazione secondo che si tratti dell'obbligo di mantenimento gravante sul marito in colpa verso la moglie incolpevole ovvero dell'eguale obbligo della moglie in colpa verso il marito incolpevole. La questione sollevata in base a tale non piu' esistente differenza tra gli obblighi del marito e quelli della moglie, nei confronti dell'art. 156, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, va ora percio' dichiarata non fondata per essere venuto meno il suo presupposto.
Poiche', a seguito della pronunzia di parziale illegittimita' del primo comma dell'art. 145 del codice civile, il trattamento della moglie e del marito conviventi risulta parificato, il primo comma dell'art. 156, che in regime di separazione conserva al coniuge incolpevole i diritti inerenti alla sua qualita' (quando, come nel caso in esame, non si tratti di diritti incompatibili con lo stato di separazione), non contiene piu' alcuna differenziazione secondo che si tratti dell'obbligo di mantenimento gravante sul marito in colpa verso la moglie incolpevole ovvero dell'eguale obbligo della moglie in colpa verso il marito incolpevole. La questione sollevata in base a tale non piu' esistente differenza tra gli obblighi del marito e quelli della moglie, nei confronti dell'art. 156, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, va ora percio' dichiarata non fondata per essere venuto meno il suo presupposto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte