Sentenza 100/2020 (ECLI:IT:COST:2020:100)
Massima numero 43426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
05/05/2020; Decisione del
05/05/2020
Deposito del 27/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Massime associate alla pronuncia:
43425
Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Affidamento in house - Obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di specifica motivazione circa il mancato ricorso al mercato - Denunciato aggravio motivazionale rispetto ai criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Affidamento in house - Obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di specifica motivazione circa il mancato ricorso al mercato - Denunciato aggravio motivazionale rispetto ai criteri direttivi della legge di delegazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Liguria in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato. La disposizione censurata - rivolgendosi all'amministrazione e seguendo una direttrice proconcorrenziale, volta ad allargare il ricorso al mercato - non viola il criterio direttivo che pone il divieto gold plating, dal momento che la ratio di quest'ultimo è impedire l'introduzione, in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei cittadini. Il divieto in esame va, pertanto, interpretato in una prospettiva di riduzione degli "oneri non necessari" e non di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali - nel caso di specie la trasparenza amministrativa e la tutela della concorrenza - in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza sono recessive. Nemmeno sussiste la violazione del criterio direttivo che richiede di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli affidamenti in house, perché l'onere di motivazione in esame - anche alla luce della necessità di tener conto del quadro normativo di riferimento, specie quando la delega riguardi interi settori di disciplina - è espressione di una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto, in risposta all'abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali. Tale scelta, pur non costituzionalmente obbligata, neppure si pone in contrasto con la normativa comunitaria, che costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, essendo innegabile l'esistenza di un "margine di apprezzamento" del legislatore nazionale rispetto a princìpi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall'ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione. La specificazione introdotta dal legislatore delegato è, pertanto, riconducibile all'esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell'attuazione del criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il quadro normativo di riferimento. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 119 del 2013, n. 46 del 2013, n. 162 del 2012 e n. 325 del 2010).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Liguria in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato. La disposizione censurata - rivolgendosi all'amministrazione e seguendo una direttrice proconcorrenziale, volta ad allargare il ricorso al mercato - non viola il criterio direttivo che pone il divieto gold plating, dal momento che la ratio di quest'ultimo è impedire l'introduzione, in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei cittadini. Il divieto in esame va, pertanto, interpretato in una prospettiva di riduzione degli "oneri non necessari" e non di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali - nel caso di specie la trasparenza amministrativa e la tutela della concorrenza - in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza sono recessive. Nemmeno sussiste la violazione del criterio direttivo che richiede di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli affidamenti in house, perché l'onere di motivazione in esame - anche alla luce della necessità di tener conto del quadro normativo di riferimento, specie quando la delega riguardi interi settori di disciplina - è espressione di una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto, in risposta all'abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali. Tale scelta, pur non costituzionalmente obbligata, neppure si pone in contrasto con la normativa comunitaria, che costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, essendo innegabile l'esistenza di un "margine di apprezzamento" del legislatore nazionale rispetto a princìpi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall'ordinamento comunitario con riguardo ad un valore ritenuto meritevole di specifica protezione. La specificazione introdotta dal legislatore delegato è, pertanto, riconducibile all'esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell'attuazione del criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è coerente con il quadro normativo di riferimento. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 del 2015, n. 98 del 2015, n. 229 del 2014, n. 119 del 2013, n. 46 del 2013, n. 162 del 2012 e n. 325 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/04/2016
n. 50
art. 192
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte