Sentenza 140/1970 (ECLI:IT:COST:1970:140)
Massima numero 5200
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 140/70 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - CONFIGURABILITA' - PRESUPPOSTI - IMPUGNAZIONE DI ATTO MERAMENTE STRUMENTALE O ESECUTIVO DI ALTRO SENZA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA AD EMANARE L'ATTO ESECUTIVO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 140/70 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - CONFIGURABILITA' - PRESUPPOSTI - IMPUGNAZIONE DI ATTO MERAMENTE STRUMENTALE O ESECUTIVO DI ALTRO SENZA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA AD EMANARE L'ATTO ESECUTIVO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Per essere proponibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, occorre che l'atto impugnato presenti carattere di provvedimento autonomo. Secondo quanto la Corte ha avuto ripetute occasioni di rilevare, perche' possa configurarsi tale conflitto occorre vi sia stata una manifestazione concreta e autonoma di un potere di cui si contesta l'appartenenza (sent. n. 12 del 1957; n. 164 del 1963), e si e' ulteriormente precisato che si richiede ricorra l'ipotesi dell'illegittimo esercizio di un potere altrui, da cui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate ad altro soggetto (sent. n. 110 del 1970). Vengono invece a mancare i termini del conflitto se l'atto impugnato e' meramente strumentale o esecutivo di altro atto e non viene contestata la competenza a emanare l'atto esecutivo, giacche' in tal caso il giudizio sul conflitto cosi' proposto sarebbe inidoneo a ristabilire l'ordine delle competenze, secondo la destinazione propria del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione (v. sent. n. 32/1958 e n. 63/1965).
Per essere proponibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, occorre che l'atto impugnato presenti carattere di provvedimento autonomo. Secondo quanto la Corte ha avuto ripetute occasioni di rilevare, perche' possa configurarsi tale conflitto occorre vi sia stata una manifestazione concreta e autonoma di un potere di cui si contesta l'appartenenza (sent. n. 12 del 1957; n. 164 del 1963), e si e' ulteriormente precisato che si richiede ricorra l'ipotesi dell'illegittimo esercizio di un potere altrui, da cui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate ad altro soggetto (sent. n. 110 del 1970). Vengono invece a mancare i termini del conflitto se l'atto impugnato e' meramente strumentale o esecutivo di altro atto e non viene contestata la competenza a emanare l'atto esecutivo, giacche' in tal caso il giudizio sul conflitto cosi' proposto sarebbe inidoneo a ristabilire l'ordine delle competenze, secondo la destinazione propria del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione (v. sent. n. 32/1958 e n. 63/1965).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte