Sentenza 140/1970 (ECLI:IT:COST:1970:140)
Massima numero 5202
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 140/70 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI - TERMINI - PERENTORIETA' - FINALITA' - PROPOSIZIONE SOTTO FORMA DI CONFLITTO DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI UNA LEGGE A SUO TEMPO NON IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 140/70 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI - TERMINI - PERENTORIETA' - FINALITA' - PROPOSIZIONE SOTTO FORMA DI CONFLITTO DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI UNA LEGGE A SUO TEMPO NON IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Quando la domanda di risoluzione del conflitto di competenza si identifica con la domanda di pronuncia sulla legittimita' costituzionale di una legge ed e' da essa assorbita, sostanzialmente si solleva non un conflitto di attribuzione ma una questione di legittimita' costituzionale di una legge a suo tempo non impugnata. L'impugnativa in via principale delle leggi della Regione da parte dello Stato (o dello Stato o di altra Regione da parte della Regione) e' sottoposta dall'ordinamento dei giudizi costituzionali a termini perentori. La ragione della inderogabilita' di tali termini sta nella esigenza che il tempestivo intervento dei soggetti legittimati a proporre l'impugnativa eviti l'indefinito protrarsi di una situazione di incertezza sulla legittimita' costituzionale delle leggi.
Quando la domanda di risoluzione del conflitto di competenza si identifica con la domanda di pronuncia sulla legittimita' costituzionale di una legge ed e' da essa assorbita, sostanzialmente si solleva non un conflitto di attribuzione ma una questione di legittimita' costituzionale di una legge a suo tempo non impugnata. L'impugnativa in via principale delle leggi della Regione da parte dello Stato (o dello Stato o di altra Regione da parte della Regione) e' sottoposta dall'ordinamento dei giudizi costituzionali a termini perentori. La ragione della inderogabilita' di tali termini sta nella esigenza che il tempestivo intervento dei soggetti legittimati a proporre l'impugnativa eviti l'indefinito protrarsi di una situazione di incertezza sulla legittimita' costituzionale delle leggi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte