Ordinanza 101/2020 (ECLI:IT:COST:2020:101)
Massima numero 43427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
05/05/2020; Decisione del
05/05/2020
Deposito del 27/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Soppressione degli albi regionali degli aspiranti alla nomina - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e contrasto con i principi fondamentali in materia di dirigenza sanitaria - Sopravvenuta rinuncia al ricorso - Mancata accettazione della Regione resistente - Difetto di contrario interesse a coltivare il giudizio - Cessazione della materia del contendere.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Soppressione degli albi regionali degli aspiranti alla nomina - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e contrasto con i principi fondamentali in materia di dirigenza sanitaria - Sopravvenuta rinuncia al ricorso - Mancata accettazione della Regione resistente - Difetto di contrario interesse a coltivare il giudizio - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., della legge reg. Puglia n. 8 del 2019 che ha previsto la soppressione degli albi regionali degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il ricorrente, in considerazione dell'entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 48 del 2019, che ha disposto l'istituzione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, e dando atto che la legge regionale impugnata non ha avuto medio tempore applicazione, ha rinunciato al ricorso e, pur non essendo pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione della rinuncia, non risulta un suo contrario interesse a coltivare il giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 171 del 2019, n. 94 del 2018, n. 101 del 2016, n. 263 del 2015 e n. 249 del 2015).
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., della legge reg. Puglia n. 8 del 2019 che ha previsto la soppressione degli albi regionali degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il ricorrente, in considerazione dell'entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 48 del 2019, che ha disposto l'istituzione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, e dando atto che la legge regionale impugnata non ha avuto medio tempore applicazione, ha rinunciato al ricorso e, pur non essendo pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione della rinuncia, non risulta un suo contrario interesse a coltivare il giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 171 del 2019, n. 94 del 2018, n. 101 del 2016, n. 263 del 2015 e n. 249 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 8
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte