Sentenza 141/1970 (ECLI:IT:COST:1970:141)
Massima numero 5204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  02/07/1970;  Decisione del  02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5205  5206  5207  5208


Titolo
SENT. 141/70 A. FALLIMENTO - STATO DI IMPRENDITORE COMMERCIALE FALLITO - ACCERTAMENTO SPETTANTE AL GIUDICE CIVILE - PREGIUDIZIALITA' RISPETTO AL GIUDIZIO PENALE SUI REATI FALLIMENTARI - NORME INCIDENTI SULLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO O SULLA EFFICACIA DI ESSA - INAPPLICABILITA' DA PARTE DEI GIUDICI PENALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE RISPETTO AD ESSE - PROMUOVIBILITA' DAL SOLO GIUDICE CIVILE - FATTISPECIE - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Spetta al giudice civile la competenza in materia di opposizione al fallimento, o, comunque, in merito alla legittimita' dell'accertamento dello stato di imprenditore commerciale fallito. Tale accertamento ha, rispetto al giudizio penale su reati fallimentari, natura pregiudiziale. Ove sorga, nel corso di tale giudizio, controversia sullo stato di imprenditore fallito, il giudice penale non puo' conoscerne, ma deve limitarsi, previa verifica delle condizioni di legge, a sospendere il procedimento pendente davanti a lui, sino al passaggio in giudicato della relativa pronunzia. Al solo giudice civile e' data, pertanto, potesta' di rilevare la dipendenza logico-giuridica della decisione di detta controversia dalla questione di costituzionalita' di norme incidenti sulla dichiarazione di fallimento o sulla efficacia di essa. Le questioni di legittimita' costituzionale di dette norme, nel caso siano prospettate in via incidentale da giudici penali (i quali non hanno competenza in ordine alla loro attuazione), giusta l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non rivestono il carattere di pregiudizialita' necessaria rispetto alla decisione sulla imputazione di reati fallimentari e sono, quindi, inammissibili davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte