Sentenza 141/1970 (ECLI:IT:COST:1970:141)
Massima numero 5205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  02/07/1970;  Decisione del  02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5204  5206  5207  5208


Titolo
SENT. 141/70 B. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDURA FALLIMENTARE - FASE DELL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA O MENO DELLE CONDIZIONI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESTENSIONE AD ESSA DELLA GARANZIA - LIMITI A TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO.

Testo
Il diritto di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, deve trovare applicazione anche nella prima fase della procedura fallimentare, quella cioe' diretta all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni per la dichiarazione di fallimento, compatibilmente, peraltro, con le finalita' di tutela dell'interesse pubblico cui essa e' preordinata e che caratterizzano e giustificano il carattere sommario della procedura medesima, non tassativamente vincolata a speciali modalita' di svolgimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte