Sentenza 141/1970 (ECLI:IT:COST:1970:141)
Massima numero 5206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 141/70 C. FALLIMENTO - RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - GRAVITA' DEI SUOI EFFETTI - GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA GIA' NELLA PRIMA FASE PROCESSUALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - INDEFETTIBILITA'.
SENT. 141/70 C. FALLIMENTO - RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - GRAVITA' DEI SUOI EFFETTI - GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA GIA' NELLA PRIMA FASE PROCESSUALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - INDEFETTIBILITA'.
Testo
Ancorche' dall'ordinamento, per la piu' ampia tutela del debitore, sono preveduti rimedi, come in primo luogo l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, improntati al principio del contraddittorio e diretti, mediante piena cognizione, a verificare la legittimita' della dichiarazione di fallimento, tuttavia la gravita' degli effetti di questa in ordine alla capacita' di agire, all'amministrazione e disponibilita' dei beni, nonche' alla legittimazione processuale del debitore, pone, a norma dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'indefettibile esigenza che il debitore stesso, gia' nella prima fase processuale in camera di consiglio, venga informato dell'iniziativa in corso. Cio' perche' egli possa, fin da tale momento, contrastare, se del caso in confronto di creditori istanti, con deduzioni di fatto ed argomentazioni tecnico-giuridiche e con l'ausilio, ove lo ritenga utile, di difensori, la veridicita' dell'asserito stato di dissesto e la di lui assoggettabilita' all'esecuzione fallimentare.
Ancorche' dall'ordinamento, per la piu' ampia tutela del debitore, sono preveduti rimedi, come in primo luogo l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, improntati al principio del contraddittorio e diretti, mediante piena cognizione, a verificare la legittimita' della dichiarazione di fallimento, tuttavia la gravita' degli effetti di questa in ordine alla capacita' di agire, all'amministrazione e disponibilita' dei beni, nonche' alla legittimazione processuale del debitore, pone, a norma dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'indefettibile esigenza che il debitore stesso, gia' nella prima fase processuale in camera di consiglio, venga informato dell'iniziativa in corso. Cio' perche' egli possa, fin da tale momento, contrastare, se del caso in confronto di creditori istanti, con deduzioni di fatto ed argomentazioni tecnico-giuridiche e con l'ausilio, ove lo ritenga utile, di difensori, la veridicita' dell'asserito stato di dissesto e la di lui assoggettabilita' all'esecuzione fallimentare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte