Sentenza 141/1970 (ECLI:IT:COST:1970:141)
Massima numero 5207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 141/70 D. FALLIMENTO - RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 15 - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONTRADDITTORIO DIFFERITO ALLA FASE DI IMPUGNAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 141/70 D. FALLIMENTO - RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 15 - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO - CONTRADDITTORIO DIFFERITO ALLA FASE DI IMPUGNAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Allo scopo di assicurare la difesa dell'imprenditore fallito, non costituisce mezzo sufficiente il contraddittorio differito alla fase di impugnazione. E cio' in riferimento cosi' alle modalita' del particolare procedimento di opposizione fallimentare, come alla disciplina della sentenza dichiarativa di fallimento, cui l'ordinamento attribuisce efficacia immediatamente esecutiva, non suscettibile di sospensione a seguito dell'atto di opposizione (art. 18, ult. co., legge fallimentare), mentre la rimozione degli effetti di essa conseguono soltanto e con inevitabile ritardo, al passaggio in giudicato della pronunzia che accolga l'opposizione (alla quale e' subordinata anche la cancellazione dal registro dei falliti). L'art. 15 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e' quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, con sostanziale pregiudizio del diritto di difesa, non statuisce l'obbligo del tribunale di ordinare la comparizione del debitore. Questa, ovviamente, comportando l'audizione del debitore stesso con la possibilita' di sue deduzioni e difese, anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza tecnica, deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle finalita' e delle speciali ragioni di urgenza e tempestivita', anche allo scopo della conservazione del patrimonio aziendale, cui e' informata la disciplina della dichiarazione di fallimento.
Allo scopo di assicurare la difesa dell'imprenditore fallito, non costituisce mezzo sufficiente il contraddittorio differito alla fase di impugnazione. E cio' in riferimento cosi' alle modalita' del particolare procedimento di opposizione fallimentare, come alla disciplina della sentenza dichiarativa di fallimento, cui l'ordinamento attribuisce efficacia immediatamente esecutiva, non suscettibile di sospensione a seguito dell'atto di opposizione (art. 18, ult. co., legge fallimentare), mentre la rimozione degli effetti di essa conseguono soltanto e con inevitabile ritardo, al passaggio in giudicato della pronunzia che accolga l'opposizione (alla quale e' subordinata anche la cancellazione dal registro dei falliti). L'art. 15 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e' quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, con sostanziale pregiudizio del diritto di difesa, non statuisce l'obbligo del tribunale di ordinare la comparizione del debitore. Questa, ovviamente, comportando l'audizione del debitore stesso con la possibilita' di sue deduzioni e difese, anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza tecnica, deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle finalita' e delle speciali ragioni di urgenza e tempestivita', anche allo scopo della conservazione del patrimonio aziendale, cui e' informata la disciplina della dichiarazione di fallimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte