Sentenza 141/1970 (ECLI:IT:COST:1970:141)
Massima numero 5208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 141/70 E. FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 18, PRIMO COMMA - TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE E SUA DECORRENZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 141/70 E. FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 18, PRIMO COMMA - TERMINE PER PROPORRE OPPOSIZIONE E SUA DECORRENZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione circa la legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge fallimentare, e' manifestamente infondata, trattandosi di norma che, sotto l'aspetto cosi' della brevita' del termine per proporre opposizione, concesso al debitore fallito, come della decorrenza di esso dal giorno dell'affissione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento alla porta esterna del tribunale (prescindendosi dalla effettiva conoscenza da parte del debitore medesimo), e' stata gia' ritenuta dalla Corte costituzionale, con precedente sentenza n. 93 del 1962, compatibile con il precetto del secondo comma dell'art. 24 Cost., in riferimento al quale la questione stessa e' stata nuovamente sollevata; cio' in difetto di motivi che inducano la Corte a diversa decisione mentre puo' aggiungersi che le ragioni che determinarono la precedente sentenza, risultano rafforzate dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15 legge fallimentare contenuta in altro capo della decisione.
La questione circa la legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge fallimentare, e' manifestamente infondata, trattandosi di norma che, sotto l'aspetto cosi' della brevita' del termine per proporre opposizione, concesso al debitore fallito, come della decorrenza di esso dal giorno dell'affissione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento alla porta esterna del tribunale (prescindendosi dalla effettiva conoscenza da parte del debitore medesimo), e' stata gia' ritenuta dalla Corte costituzionale, con precedente sentenza n. 93 del 1962, compatibile con il precetto del secondo comma dell'art. 24 Cost., in riferimento al quale la questione stessa e' stata nuovamente sollevata; cio' in difetto di motivi che inducano la Corte a diversa decisione mentre puo' aggiungersi che le ragioni che determinarono la precedente sentenza, risultano rafforzate dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15 legge fallimentare contenuta in altro capo della decisione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte