Sentenza 142/1970 (ECLI:IT:COST:1970:142)
Massima numero 5209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  02/07/1970;  Decisione del  02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5210  5211  5212


Titolo
SENT. 142/70 A. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, SECONDO COMMA - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER IL FALLIMENTO DI UNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - ESTENSIONE ALLA CONTROVERSIA SULLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO DI UN NUOVO SOCIO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.

Testo
Non sussiste la illegittimita' costituzionale della norma (art. 147 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) che attrae nella sfera del tribunale competente per il fallimento di una societa' a responsabilita' illimitata la controversia sulla dichiarazione del fallimento di un nuovo socio. Infatti , giudice naturale precostituito e' quello la cui competenza e' determinata dalla legge con riferimento a fattispecie astratte, realizzabili in futuro, e non a posteriori; in relazione cioe' ad un fatto gia' verificatosi o ad una regiudicanda gia' insorta. (Nella specie la competenza per le controversie di cui si e' detto, per ragione di connessione, e' stabilita a priori dalla norma denunciata, e non lascia adito a deroghe discrezionali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte