Sentenza 142/1970 (ECLI:IT:COST:1970:142)
Massima numero 5210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  02/07/1970;  Decisione del  02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5209  5211  5212


Titolo
SENT. 142/70 B. FALLIMENTO - PROCEDIMENTO PER LA SUA DICHIARAZIONE - CARATTERI DELLA RAPIDITA' E DELLA SOMMARIETA' SENZA PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Nel processo di dichiarazione di fallimento preme la esigenza di accertamenti rapidi e di pronta attuazione, ed inoltre la sommarieta' soddisfa alla necessita' di immediate misure conservative del patrimonio dell'insolvente e del suo socio, che fa ritenere nociva all'interesse generale ogni remora istruttoria. Tuttavia, sommarieta' del processo non deve significare eliminazione del diritto di difesa e percio' a questa deve essere dato il piu' ampio spazio compatibile con il carattere sommario ed urgente della pronuncia che il giudice e' chiamato ad emettere. Entro questi limiti, ma solo in essi, l'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e' illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte