Sentenza 142/1970 (ECLI:IT:COST:1970:142)
Massima numero 5212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 142/70 D. FALLIMENTO - PROCEDIMENTO PER LA SUA DICHIARAZIONE - SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, SECONDO COMMA - NON CONSENTE AD ESSI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEI LIMITI COMPATIBILI CON LA NATURA DEL PROCEDIMENTO - NEGA AL CREDITORE INTERESSATO LA LEGITTIMAZIONE A PROPORRE ISTANZA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI ALTRI SOCI NELLE FORME DELL'ART. 6 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 142/70 D. FALLIMENTO - PROCEDIMENTO PER LA SUA DICHIARAZIONE - SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 147, SECONDO COMMA - NON CONSENTE AD ESSI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEI LIMITI COMPATIBILI CON LA NATURA DEL PROCEDIMENTO - NEGA AL CREDITORE INTERESSATO LA LEGITTIMAZIONE A PROPORRE ISTANZA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI ALTRI SOCI NELLE FORME DELL'ART. 6 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La disposizione dell'art. 147, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui nega al creditore la legittimazione a domandare il fallimento del socio del fallito, si suole rincondurre al criterio che domina il processo fallimentare, per cui, messo questo in movimento, non v'e' azione del creditore che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di tale principio non deve togliere al creditore la legittimazione a proporre istanze al giudice fallimentare a tutela del proprio interesse, compatibilmente con la struttura del processo fallimentare. Il creditore ha poteri di iniziativa per la dichiarazione del fallimento e questo potere non deve mancargli quando trattasi di implicare i soci del fallito nel concorso generale: l'istanza del creditore, in tal caso, non sbocca in una di quelle azioni esecutive individuali che, per il carattere generale del concorso fallimentare, sono vietate dall'art. 51 della legge speciale, ma intende dare al procedimento concorsuale la sua giusta dimensione. Deve necessariamente esercitarsi mediante ricorso al tribunale, cosi' come e' prescritto nell'art. 6 della legge stessa; e non viene percio' a turbare le linee del procedimento o a modificarne i principi, cosi' come non turba queste linee e non ne modifica i principi la domanda del curatore ammessa nella stessa norma denunciata.
La disposizione dell'art. 147, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui nega al creditore la legittimazione a domandare il fallimento del socio del fallito, si suole rincondurre al criterio che domina il processo fallimentare, per cui, messo questo in movimento, non v'e' azione del creditore che non vi si debba inserire; ma l'applicazione di tale principio non deve togliere al creditore la legittimazione a proporre istanze al giudice fallimentare a tutela del proprio interesse, compatibilmente con la struttura del processo fallimentare. Il creditore ha poteri di iniziativa per la dichiarazione del fallimento e questo potere non deve mancargli quando trattasi di implicare i soci del fallito nel concorso generale: l'istanza del creditore, in tal caso, non sbocca in una di quelle azioni esecutive individuali che, per il carattere generale del concorso fallimentare, sono vietate dall'art. 51 della legge speciale, ma intende dare al procedimento concorsuale la sua giusta dimensione. Deve necessariamente esercitarsi mediante ricorso al tribunale, cosi' come e' prescritto nell'art. 6 della legge stessa; e non viene percio' a turbare le linee del procedimento o a modificarne i principi, cosi' come non turba queste linee e non ne modifica i principi la domanda del curatore ammessa nella stessa norma denunciata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte