Sentenza 144/1970 (ECLI:IT:COST:1970:144)
Massima numero 5215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1970;  Decisione del  02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5214  5216  5217  5218


Titolo
SENT. 144/70 B. SICUREZZA PUBBLICA - ALBERGHI ED ALLOGGI PER MERCEDE - DIVIETO DI ALLOGGIARE PERSONE NON MUNITE DI DOCUMENTI DI IDENTITA' - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 109, COMMI PRIMO E SECONDO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 16, PRIMO COMMA, E 17, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - OGGETTO SPECIFICO DEI DUE PRECETTI COSTITUZIONALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme di cui all'art. 109, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi di P.S., che vietano agli albergatori, e, in genere, a coloro che danno alloggio per mercede di alloggiare persone non munite di documenti di identita', non contrastano con gli artt. 16, comma primo, e 17, comma secondo, della Costituzione: ed invero, da un lato l'art. 16 non tutela la segretezza dei movimenti dei cittadini ma la liberta' di circolazione e soggiorno, che non e' compromessa dall'onere di portare o di esibire il documento di identificazione; dall'altra, l'art. 17, che attiene alla liberta' di riunione, non puo' incidere sulla norma impugnata che si riferisce esclusivamente alle persone cui viene dato alloggio e non riguarda coloro che sostano in locali di utilizzazione comune, adibiti a trattenimenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 16  co. 1

Costituzione  art. 17  co. 2

Altri parametri e norme interposte