Sentenza 144/1970 (ECLI:IT:COST:1970:144)
Massima numero 5216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 144/70 C. SICUREZZA PUBBLICA - ALLOGGIO PER MERCEDE - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA DELLE PERSONE ALLOGGIATE - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 109, TERZO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, 14, 15, 16 E 17 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 144/70 C. SICUREZZA PUBBLICA - ALLOGGIO PER MERCEDE - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA DELLE PERSONE ALLOGGIATE - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 109, TERZO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, 14, 15, 16 E 17 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente legittima, con riferimento agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 comma secondo e 41 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 109, comma terzo, del T.U. delle leggi di p.s., che prescrive l'obbligo, per chi da' alloggio per mercede, di annotare in appositi registri le generalita' delle persone alloggiate e di dare comunicazione di esse quotidianamente all'autorita' di p.s., unitamente a quella degli arrivi, partenze e dei relativi luoghi di provenienza e di destinazione. In particolare, per quanto riguarda gli artt. 16, 17 e 41, la Corte ha gia' ritenuta legittima la registrazione e la comunicazione di quei dati, nonche' la loro rilevazione mediante l'esibizione dei documenti di identita', predisposta precisamente a quei fini; per quanto poi concerne gli artt. 13 e 14, non sussiste alcuna violazione dei principi costituzionali, sia perche' la liberta' personale, anche se intesa come salvaguardia della dignita' della persona, non risulta limitata dalla norma impugnata; sia perche' il principio della inviolabilita' del domicilio non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione e comunicazione che la legge puo' imporre al cittadino. Infine, per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 15, relativo alla liberta' e segretezza della corrispondenza, non puo' profilarsi alcuna illegittimita' costituzionale, perche' nessuna connessione vi e' tra queste disposizioni e l'obbligo di informazioni delle generalita' delle persone prescritto dalla norma impugnata.
E' costituzionalmente legittima, con riferimento agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 comma secondo e 41 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 109, comma terzo, del T.U. delle leggi di p.s., che prescrive l'obbligo, per chi da' alloggio per mercede, di annotare in appositi registri le generalita' delle persone alloggiate e di dare comunicazione di esse quotidianamente all'autorita' di p.s., unitamente a quella degli arrivi, partenze e dei relativi luoghi di provenienza e di destinazione. In particolare, per quanto riguarda gli artt. 16, 17 e 41, la Corte ha gia' ritenuta legittima la registrazione e la comunicazione di quei dati, nonche' la loro rilevazione mediante l'esibizione dei documenti di identita', predisposta precisamente a quei fini; per quanto poi concerne gli artt. 13 e 14, non sussiste alcuna violazione dei principi costituzionali, sia perche' la liberta' personale, anche se intesa come salvaguardia della dignita' della persona, non risulta limitata dalla norma impugnata; sia perche' il principio della inviolabilita' del domicilio non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione e comunicazione che la legge puo' imporre al cittadino. Infine, per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 15, relativo alla liberta' e segretezza della corrispondenza, non puo' profilarsi alcuna illegittimita' costituzionale, perche' nessuna connessione vi e' tra queste disposizioni e l'obbligo di informazioni delle generalita' delle persone prescritto dalla norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 14
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 17
Altri parametri e norme interposte