Ordinanza 146/1970 (ECLI:IT:COST:1970:146)
Massima numero 5220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5221
Titolo
ORD. 146/70 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - REVISIONE DELLE ANALISI - LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ART. 42, E LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1 - PARZIALE ILLEGITTIMITA' GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 146/70 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - REVISIONE DELLE ANALISI - LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ART. 42, E LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1 - PARZIALE ILLEGITTIMITA' GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Poiche' l'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") e l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono stati dichiarati illegittimi, con la sentenza n. 149 del 1969, nelle parti in cui, in entrambi, per la revisione delle analisi compiute per la repressione delle frodi alimentari, veniva esclusa l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, vanno dichiarate manifestamente infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Vittoria (ord. 24 gennaio 1970, n. 100 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 89 dell'8 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 42 della legge del 1967, e dal Pretore di Agrigento (ord. 15 gennaio 1970, n. 108 e n. 109 del reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 102 del 22 aprile 1970) e dalla Corte di appello di Palermo (ord. 29 gennaio 1970, n. 111 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 102 del 22 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 1 della legge del 1962.
Poiche' l'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (contenente la "disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari") e l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono stati dichiarati illegittimi, con la sentenza n. 149 del 1969, nelle parti in cui, in entrambi, per la revisione delle analisi compiute per la repressione delle frodi alimentari, veniva esclusa l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale, vanno dichiarate manifestamente infondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Vittoria (ord. 24 gennaio 1970, n. 100 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 89 dell'8 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 42 della legge del 1967, e dal Pretore di Agrigento (ord. 15 gennaio 1970, n. 108 e n. 109 del reg. ord. 1970, Gazz. Uff. n. 102 del 22 aprile 1970) e dalla Corte di appello di Palermo (ord. 29 gennaio 1970, n. 111 del reg. ord. 1970, Gazz. uff. n. 102 del 22 aprile 1970) nei confronti della medesima norma dell'art. 1 della legge del 1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte