Ordinanza 149/1970 (ECLI:IT:COST:1970:149)
Massima numero 5224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 149/70. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 4, SECONDO COMMA - MANCATA PREVISIONE DELL'ASSISTENZA OBBLIGATORIA DEL DIFENSORE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 149/70. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 4, SECONDO COMMA - MANCATA PREVISIONE DELL'ASSISTENZA OBBLIGATORIA DEL DIFENSORE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede come facoltativa l'assistenza tecnica del difensore, in quanto la disposizione e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 76/1970.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede come facoltativa l'assistenza tecnica del difensore, in quanto la disposizione e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 76/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte