Ordinanza 151/1970 (ECLI:IT:COST:1970:151)
Massima numero 5226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 151/70. COMMERCIO - ORDINAMENTO DELLE BORSE DI COMMERCIO E TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA - LEGGE 20 MARZO 1913, N. 272, ART. 51, E R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3278, ART. 19 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AZIONE SUBORDINATO AL PREVIO SODDISFACIMENTO DELLE TASSE ED AMMENDE DOVUTE - NON VIOLANO L'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 151/70. COMMERCIO - ORDINAMENTO DELLE BORSE DI COMMERCIO E TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA - LEGGE 20 MARZO 1913, N. 272, ART. 51, E R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3278, ART. 19 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AZIONE SUBORDINATO AL PREVIO SODDISFACIMENTO DELLE TASSE ED AMMENDE DOVUTE - NON VIOLANO L'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa), gia' dichiarata non fondata con sent. n. 61 del 22 aprile 1970, e proposta nuovamente, in riferimento allo stesso art. 24 Cost., in difetto di motivi che inducano a diversa decisione deve essere dichiarata manifestamente infondata con ordinanza pronunziata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative.
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa), gia' dichiarata non fondata con sent. n. 61 del 22 aprile 1970, e proposta nuovamente, in riferimento allo stesso art. 24 Cost., in difetto di motivi che inducano a diversa decisione deve essere dichiarata manifestamente infondata con ordinanza pronunziata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte