Sentenza 152/1970 (ECLI:IT:COST:1970:152)
Massima numero 5227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  28/10/1970;  Decisione del  28/10/1970
Deposito del 06/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5228


Titolo
SENT. 152/70 A. IMPIEGO PUBBLICO - PROFESSORI INCARICATI E SUPPLENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO - CUMULO DELLO STIPENDIO CON QUELLO SPETTANTE PER ALTRO RAPPORTO D'IMPIEGO CONSENTITO - D.P.R. 10 GENNAIO 1956, N. 19, ART. 20, QUINTO COMMA; D.P.R. 21 APRILE 1965, N. 373, ART. 13, QUINTO COMMA; D.P.R. 5 GIUGNO 1965, N. 749, ART. 24, QUINTO COMMA - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO DOVUTO PER L'INSEGNAMENTO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - AGGRAVAMENTO DELLA POSIZIONE DEGLI INTERESSATI RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONI PROPOSTE NEI CONFRONTI DELL'ART. 3, PRIMO COMMA, DEL R.D.L. 1 GIUGNO 1946, N. 539, E DELL'ART. 1 DEL D.L.C.P.S. 31 DICEMBRE 1947, N. 1687 - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Le norme degli artt. 20, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19; 13, quinto comma, del D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373; 24, quinto comma, del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, in forza dei quali ai professori incaricati o non di ruolo, in caso di cumulo con altro impiego sia di ruolo, sia non di ruolo, lo stipendio dovuto per l'insegnamento e' ridotto, rispettivamente, alla meta', al 38 per cento ed al 31 per cento, sono illegittime per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, senza che tali differenziate discipline siano razionalmente giustificate, aggravano notevolmente la posizione degli interessati rispetto alla disciplina generale che vale per tutti i dipendenti statali, compresi i professori di ruolo, contenuta nell'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, secondo il quale, nei casi di cumulo consentito di pubblici impieghi, la riduzione massima per gli stipendi cumulati e' limitata ad un terzo dello stipendio minore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte