Sentenza 152/1970 (ECLI:IT:COST:1970:152)
Massima numero 5228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  28/10/1970;  Decisione del  28/10/1970
Deposito del 06/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5227


Titolo
SENT. 152/70 B. IMPIEGO PUBBLICO - PROFESSORI INCARICATI E SUPPLENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO - CUMULO DELLO STIPENDIO CON QUELLO SPETTANTE PER ALTRO RAPPORTO D'IMPIEGO - RIDUZIONE DELLO STIPENDIO DOVUTO PER L'INSEGNAMENTO - MISURA - ART. 3, PRIMO COMMA, DEL R.D.L. 1 GIUGNO 1946, N. 539, E DELL'ART. 1 DEL D.L.C.P.S. 31 DICEMBRE 1947, N. 1687 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Riguardo alla misura in cui, in caso di cumulo consentito con la retribuzione spettante per altro rapporto d'impiego, va ridotto lo stipendio di professori incaricati e supplenti, la disciplina adottata con l'art. 3, primo comma, del R.D.L. 1 giugno 1946, n. 539, modificato dall'art. 1 D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, e' stata superata e sostituita da quella di cui al D.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19, e successive, fino al D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, e pertanto non e' applicabile a rapporti di impiego che (come quelli oggetto, nel caso in questione, del giudizio a quo) abbiano avuto svolgimento a decorrere dall'anno scolastico 1964 - 1965. La questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti delle indicate disposizioni, dei decreti del 1946 e 1947, in riferimento all'art. 3 Cost., va percio' dichiarata inammissibile per irrilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte