Sentenza 153/1970 (ECLI:IT:COST:1970:153)
Massima numero 5229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  28/10/1970;  Decisione del  28/10/1970
Deposito del 06/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 153/70. COMANDANTI DI PORTO - POTERE GIURISDIZIONALE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ARTT. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245, 1246, 1247 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATA - CONSEGUENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI - FATTISPECIE - R.D. 30 MARZO 1942, N. 327 - CODICE DI PROCEDURA PENALE ART. 125, PRIMO COMMA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita', costituzionale dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, con ordinanza 23 dicembre 1968 emessa in sede istruttoria di un procedimento penale dal comandante di porto di Pesaro poiche' la competenza giurisdizionale in materia penale dei comandanti di porto e' venuta meno per effetto della sentenza n. 121 del 1970 - pubblicata nella G.U. n. 177 del 1970 - la quale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale sia dell'art. 1238 del codice della navigazione che attribuisce potere giurisdizionale penale al comandante di porto, sia dei successivi artt. 1242, 1243, 1246 e 1247 dello stesso codice che hanno come presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte