Ordinanza 155/1970 (ECLI:IT:COST:1970:155)
Massima numero 5231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  29/10/1970;  Decisione del  29/10/1970
Deposito del 06/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 155/70. ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE - R.D. 21 DICEMBRE 1933, N. 1736, ART. 116 - SANZIONI PENALI - APPLICAZIONE DELLA PENA DETENTIVA IN AGGIUNTA A QUELLA PECUNIARIA "NEI CASI PIU' GRAVI" - NON VIOLA GLI ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - VALIDITA' DEGLI STESSI ARGOMENTI RISPETTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 131 del 13 luglio 1970, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, con argomenti validi anche in riferimento al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte