Ordinanza 156/1970 (ECLI:IT:COST:1970:156)
Massima numero 5232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  29/10/1970;  Decisione del  29/10/1970
Deposito del 06/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 156/70. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 4 - FACOLTATIVITA' DELL'ASSISTENZA TECNICA DI UN DIFENSORE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore, con sentenza n. 76/1970.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte