Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Presupposti del giudizio a quo - Controllo da parte della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis cod. pen., per non avere il giudice a quo chiarito se l'applicazione della previsione censurata fosse già stata contestata dalla ricorrente in appello. A prescindere dal rilievo che, come risulta dagli atti, la ricorrente aveva in effetti formulato tale doglianza in sede di appello, non sussistono ictu oculi ragioni di dubitare dell'ammissibilità del ricorso proposto nel giudizio principale, dal momento che, avendo la stessa Cassazione rimettente dato atto che la pena inflitta era stata rideterminata in peius nel giudizio d'appello, all'imputata sarebbe stato comunque consentito formulare motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio - e dunque anche alla pena accessoria - pure laddove una tale doglianza non fosse stata in precedenza articolata quale motivo d'appello.
L'esigenza di una puntuale motivazione sulla rilevanza della questione incidentale non può essere dilatata sino a esigere una specifica confutazione di tutte le eventuali, e meramente ipotetiche, ragioni di inammissibilità della domanda spiegata innanzi al giudice a quo. E ciò in assenza, almeno, di plausibili ragioni - emergenti dalla stessa ordinanza di rimessione - che possano condurre a dubitare di tale ammissibilità.