Sentenza 158/1970 (ECLI:IT:COST:1970:158)
Massima numero 5235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  12/11/1970;  Decisione del  12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5234  5236  5237


Titolo
SENT. 158/70 B. FALLIMENTO - PROCESSO FALLIMENTARE - CAUSA DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - RELATIVA ATTIVITA' ISTRUTTORIA - ASSERITA INCOMPATIBILITA' CON QUELLA SVOLTA IN PRECEDENZA DAL GIUDICE DELEGATO - INSUSSISTENZA.

Testo
L'attivita' istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo non e' incompatibile con quella svolta in precedenza dal giudice delegato, perche' si rivolge al fine di raccogliere elementi utili alla decisione del collegio con riguardo ai motivi dell'opposizione, i quali possono portare nuovi elementi decisivi per la pronunzia finale e nuovi profili: il giudice delegato e' piu' idoneo a preparare il materiale probatorio necessario alla pronuncia del tribunale, proprio perche' ha diretto le operazioni fallimentari ed e' meglio in grado di acquisire conoscenze non falsate circa i rapporti fra creditore e fallito. Il giudice delegato infatti e' competente ad apportare modificazioni allo stato passivo da lui predisposto, a seguito delle contestazioni e delle controversie dell'udienza di verificazione (art. 96 l. fall.); cosicche', nella fase istruttoria della causa di opposizione, non fa che continuare a ricercare ogni dato di controllo della situazione creditoria. Ed e' nella stessa condizione in cui si trova quando, nell'udienza di verificazione, procede all'istruzione delle contestazioni sullo stato provvisorio che egli aveva predisposto; con la sola differenza che, in questo secondo caso, egli prepara una sua pronuncia, mentre ex art. 99 avvia il processo verso la pronuncia del tribunale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte