Sentenza 158/1970 (ECLI:IT:COST:1970:158)
Massima numero 5236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  12/11/1970;  Decisione del  12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5234  5235  5237


Titolo
SENT. 158/70 C. FALLIMENTO - PROCESSO FALLIMENTARE - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE - PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MENOMAZIONE DELLA SUA IMPARZIALITA' - INSUSSISTENZA - VALIDITA' GENERALE DEL PRINCIPIO.

Testo
Il giudice istruttore partecipa alla formazione del giudizio finale staccandosi dalla premessa delle sue pronuncie anteriori e dei suoi anteriori atteggiamenti. E' su questa linea che la sentenza di questa Corte del 20 maggio 1970, n. 73, ha ritenuto che non viene meno l'imparzialita' del giudice quando egli decide in un procedimento nel quale ha svolto funzioni amministrative, perche' la sua appartenenza all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettivita'. Nella successiva sentenza del 24 giugno 1970, n. 123, a proposito della posizione del pretore, il quale in sede penale ha compiti che sarebbero altrimenti del pubblico ministero, la Corte ha rilevato che cio' non incide sulla liberta' di giudizio conclusivo, ne' rende il giudice, in alcun modo, interessato all'esito di esso. Ha soggiunto la Corte, nella prima sentenza, che l'esigenza di imparzialita', la quale trova la sua manifestazione processuale nell'istituzione stessa del giudice, non e' disattesa dai particolari modi di essere della disciplina legislativa dell'astensione o della ricusazione; nella seconda sentenza poi, ribaditi i principi, ha considerato che il giudice non persegue costituzionalmente altro interesse fuori di quello, oggettivo, dell'accertamento della verita' (v. anche, gia' prima, sent. n. 61/1967).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte