Sentenza 158/1970 (ECLI:IT:COST:1970:158)
Massima numero 5236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
12/11/1970; Decisione del
12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 158/70 C. FALLIMENTO - PROCESSO FALLIMENTARE - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE - PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MENOMAZIONE DELLA SUA IMPARZIALITA' - INSUSSISTENZA - VALIDITA' GENERALE DEL PRINCIPIO.
SENT. 158/70 C. FALLIMENTO - PROCESSO FALLIMENTARE - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE - PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MENOMAZIONE DELLA SUA IMPARZIALITA' - INSUSSISTENZA - VALIDITA' GENERALE DEL PRINCIPIO.
Testo
Il giudice istruttore partecipa alla formazione del giudizio finale staccandosi dalla premessa delle sue pronuncie anteriori e dei suoi anteriori atteggiamenti. E' su questa linea che la sentenza di questa Corte del 20 maggio 1970, n. 73, ha ritenuto che non viene meno l'imparzialita' del giudice quando egli decide in un procedimento nel quale ha svolto funzioni amministrative, perche' la sua appartenenza all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettivita'. Nella successiva sentenza del 24 giugno 1970, n. 123, a proposito della posizione del pretore, il quale in sede penale ha compiti che sarebbero altrimenti del pubblico ministero, la Corte ha rilevato che cio' non incide sulla liberta' di giudizio conclusivo, ne' rende il giudice, in alcun modo, interessato all'esito di esso. Ha soggiunto la Corte, nella prima sentenza, che l'esigenza di imparzialita', la quale trova la sua manifestazione processuale nell'istituzione stessa del giudice, non e' disattesa dai particolari modi di essere della disciplina legislativa dell'astensione o della ricusazione; nella seconda sentenza poi, ribaditi i principi, ha considerato che il giudice non persegue costituzionalmente altro interesse fuori di quello, oggettivo, dell'accertamento della verita' (v. anche, gia' prima, sent. n. 61/1967).
Il giudice istruttore partecipa alla formazione del giudizio finale staccandosi dalla premessa delle sue pronuncie anteriori e dei suoi anteriori atteggiamenti. E' su questa linea che la sentenza di questa Corte del 20 maggio 1970, n. 73, ha ritenuto che non viene meno l'imparzialita' del giudice quando egli decide in un procedimento nel quale ha svolto funzioni amministrative, perche' la sua appartenenza all'ordine giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obiettivita'. Nella successiva sentenza del 24 giugno 1970, n. 123, a proposito della posizione del pretore, il quale in sede penale ha compiti che sarebbero altrimenti del pubblico ministero, la Corte ha rilevato che cio' non incide sulla liberta' di giudizio conclusivo, ne' rende il giudice, in alcun modo, interessato all'esito di esso. Ha soggiunto la Corte, nella prima sentenza, che l'esigenza di imparzialita', la quale trova la sua manifestazione processuale nell'istituzione stessa del giudice, non e' disattesa dai particolari modi di essere della disciplina legislativa dell'astensione o della ricusazione; nella seconda sentenza poi, ribaditi i principi, ha considerato che il giudice non persegue costituzionalmente altro interesse fuori di quello, oggettivo, dell'accertamento della verita' (v. anche, gia' prima, sent. n. 61/1967).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte