Sentenza 159/1970 (ECLI:IT:COST:1970:159)
Massima numero 5238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
12/11/1970; Decisione del
12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 159/70 A. STAMPA - COD. PEN., ART. 725 - COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - RIVENDITORI DI GIORNALI - OBBLIGO DI ESCLUDERE DALLA DIFFUSIONE LE PUBBLICAZIONI CONTRARIE ALLA PUBBLICA DECENZA - NON VIOLA IL DIVIETO DI CENSURA PREVENTIVA EX ART. 21, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA'.
SENT. 159/70 A. STAMPA - COD. PEN., ART. 725 - COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - RIVENDITORI DI GIORNALI - OBBLIGO DI ESCLUDERE DALLA DIFFUSIONE LE PUBBLICAZIONI CONTRARIE ALLA PUBBLICA DECENZA - NON VIOLA IL DIVIETO DI CENSURA PREVENTIVA EX ART. 21, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA'.
Testo
L'art. 725 c.p. non contrasta con il divieto di censura preventiva di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione. Invero la cernita imposta ai rivenditori di giornali, al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non ricade sotto l'ambito d'applicazione della norma costituzionale invocata, la quale concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con un provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).
L'art. 725 c.p. non contrasta con il divieto di censura preventiva di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione. Invero la cernita imposta ai rivenditori di giornali, al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni contrarie alla pubblica decenza, non ricade sotto l'ambito d'applicazione della norma costituzionale invocata, la quale concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con un provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 2
Altri parametri e norme interposte