Sentenza 159/1970 (ECLI:IT:COST:1970:159)
Massima numero 5239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  12/11/1970;  Decisione del  12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5238  5240


Titolo
SENT. 159/70 B. STAMPA - COD. PEN., ART. 725 - COMMERCIO DI SCRITTI, DISEGNI O ALTRI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA - RIVENDITORI DI GIORNALI - OBBLIGO DI ESERCITARE UN SOMMARIO ESAME DIRETTO AD ELIMINARE DALLA DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI CHE OFFENDANO LA PUBBLICA DECENZA - FINALITA' - TUTELA DELLE REGOLE DI PUDICIZIA E DI COSTUMATEZZA - ASSERITA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA' DI STAMPA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 725 c.p. non realizza una generica limitazione alla liberta' di stampa: i rivenditori di giornali sono tenuti infatti ad esercitare un esame sommario, diretto ad eliminare dalla diffusione quelle pubblicazioni che offendono in maniera appariscente la pubblica decenza. La tutela, cosi' assicurata, delle regole di pudicizia e di costumatezza che la civile convivenza esige siano da tutti osservate, non si traduce quindi in una limitazione della liberta' di pensiero.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte