Sentenza 159/1970 (ECLI:IT:COST:1970:159)
Massima numero 5240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  12/11/1970;  Decisione del  12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5238  5239


Titolo
SENT. 159/70 C. STAMPA - COSTITUZIONE, ART. 21, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - CENSURA PREVENTIVA - NATURA - COMPETENZA RISERVATA AGLI ORGANI DELLO STATO - FORMA E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO.

Testo
Il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione, concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitino autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sent. nn. 31/1957 e 115/1957; n. 44/1960).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 2

Altri parametri e norme interposte