Sentenza 160/1970 (ECLI:IT:COST:1970:160)
Massima numero 5241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
12/11/1970; Decisione del
12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 160/70 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 136, LETT. B - LIMITI DELLA DETRAIBILITA' DELLE IMPOSTE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63 - AGGRAVAMENTO A DANNO DEI CONTRIBUENTI DEL SISTEMA ACCOLTO DALLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 160/70 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 136, LETT. B - LIMITI DELLA DETRAIBILITA' DELLE IMPOSTE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63 - AGGRAVAMENTO A DANNO DEI CONTRIBUENTI DEL SISTEMA ACCOLTO DALLA LEGISLAZIONE PRECEDENTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 136, lett. b), del t.u. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui sono detraibili "le imposte afferenti i redditi singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione della imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso", e' costituzionalmente illegittimo, in quanto, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, il Governo, nell'esercizio del potere legislativo delegato, ha esorbitato dai limiti di cui all'art. 63 della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, per avere aggravato a danno dei contribuenti il sistema accolto nella legislazione precedente, in base al quale, a mente dell'art. 8, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3062, venivano ammesse in detrazione "le imposte e tasse di ogni specie".
L'art. 136, lett. b), del t.u. delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui sono detraibili "le imposte afferenti i redditi singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione della imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso", e' costituzionalmente illegittimo, in quanto, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, il Governo, nell'esercizio del potere legislativo delegato, ha esorbitato dai limiti di cui all'art. 63 della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, per avere aggravato a danno dei contribuenti il sistema accolto nella legislazione precedente, in base al quale, a mente dell'art. 8, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3062, venivano ammesse in detrazione "le imposte e tasse di ogni specie".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 05/01/1956
n. 1
art. 63