Sentenza 102/2020 (ECLI:IT:COST:2020:102)
Massima numero 43099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
06/05/2020; Decisione del
06/05/2020
Deposito del 29/05/2020; Pubblicazione in G. U. 03/06/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Superfluità di una ulteriore descrizione della fattispecie di causa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza - Superfluità di una ulteriore descrizione della fattispecie di causa - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis cod. pen., per omessa illustrazione delle circostanze di fatto dalle quali dovrebbe desumersi il carattere pregiudizievole per i figli della censurata automatica applicazione della sospensione dalla responsabilità genitoriale. L'accoglimento delle questioni comporterebbe l'esito obbligato dell'annullamento in parte qua della sentenza impugnata davanti alla Cassazione rimettente, il che basta a dimostrarne la rilevanza, risultando invece superflua ogni ulteriore descrizione della fattispecie concreta, della quale dovrebbe semmai occuparsi il giudice del rinvio chiamato a valutare se applicare la pena accessoria medesima. (Precedente citato: ordinanza n. 150 del 2013).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis cod. pen., per omessa illustrazione delle circostanze di fatto dalle quali dovrebbe desumersi il carattere pregiudizievole per i figli della censurata automatica applicazione della sospensione dalla responsabilità genitoriale. L'accoglimento delle questioni comporterebbe l'esito obbligato dell'annullamento in parte qua della sentenza impugnata davanti alla Cassazione rimettente, il che basta a dimostrarne la rilevanza, risultando invece superflua ogni ulteriore descrizione della fattispecie concreta, della quale dovrebbe semmai occuparsi il giudice del rinvio chiamato a valutare se applicare la pena accessoria medesima. (Precedente citato: ordinanza n. 150 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 574
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte