Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Disposizioni transitorie e finali - Previsione che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto prima della data di entrata in vigore della legge n. 86 del 2024 sono esaminati secondo quanto previsto dalla medesima legge - Ricorso delle Regioni Puglia, Toscana e Campania - Lamentata disparità di trattamento a favore delle Regioni che avevano già stabilito accordi preliminari - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana e Campania in riferimento agli artt. 3, 81 e 116, terzo comma, Cost., dell’art. 11, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, prevede che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della medesima legge. La norma impugnata – transitoria e volta a creare un regime omogeneo fra le iniziative precedenti la legge e quelle future – produce un effetto opposto rispetto a quanto lamentato dalle ricorrenti: essa mira ad assoggettare al regime della legge n. 86 del 2024 anche le richieste regionali già presentate e sulle quali si è avviato il confronto con il Governo. Essa, dunque, non crea una “corsia preferenziale” per le regioni che già hanno presentato richieste, ma anzi assoggetta tali richieste alle norme della legge impugnata, anche con riferimento ai profili finanziari (compresa la clausola di invarianza).