Sentenza 160/1970 (ECLI:IT:COST:1970:160)
Massima numero 5243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  12/11/1970;  Decisione del  12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5241  5242


Titolo
SENT. 160/70 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 136, LETT. B - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO CHE LA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA COMPLEMENTARE, DIMINUISCA A CAUSA DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI INERENTI ALLE ALTRE IMPOSTE - DIVERSITA' DI PRESUPPOSTI E RECIPROCA AUTONOMIA DELL'UNA E DELLE ALTRE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 136, lett. b), del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sotto il profilo della violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta complementare e le altre imposte sono correlative a presupposti diversi e reciprocamente autonomi e non puo' dirsi, in relazione alla prima, che la capacita' contributiva diminuisca a causa degli obblighi tributari inerenti alle seconde.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte