Sentenza 161/1970 (ECLI:IT:COST:1970:161)
Massima numero 5244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  12/11/1970;  Decisione del  12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 161/70. LAVORO - LAVORATORI ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI - D.L.C.P.S. 22 APRILE 1947, N. 285, TABELLA A - MISURA DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLO STABILE - REDDITO IMPONIBILE DI QUESTO INFERIORE AL MINIMO STABILITO PER LEGGE - RIDUZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTE AI PORTIERI - DIFFERENZIAZIONE DI TRATTAMENTO NON FONDATA SU OBIETTIVA DIVERSITA' QUANTITATIVA E QUALITATIVA DI LAVORO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SUCCESSIVE DISPOSIZIONI CHE RIPRODUCONO LA STESSA DISPARITA' - ESTENSIONE AD ESSE DELLA ILLEGITTIMITA'.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi l'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' l'art. 1 del D.Lg. 14 dicembre 1947, n. 1460, gli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, l'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e l'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge. La distinzione degli stabili in categorie e' posta dalla legge (come dai contratti collettivi) in funzione di determinare la quantita' e qualita' del lavoro del portiere ai fini della corrispettivita' della retribuzione. Costituiscono percio' criteri idonei a tale determinazione gli elementi obiettivi che caratterizzano l'immobile, determinando maggiore e piu' complesso lavoro, nonche' il numero dei vani e degli appartamenti, implicanti diversa quantita' di servizio. Col riferirsi alla misura dell'imponibile per determinare una minore indennita' di contingenza, che e' parte della retribuzione, si introduce un elemento del tutto estraneo agli adottati criteri di valutazione della quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative, e con essi contrastante. Ne deriva una differenziazione nelle retribuzioni, che non si basa su una obiettiva diversita' quantitativa e qualitativa di lavoro, giacche' dalla modesta misura del reddito non deriva necessariamente una minore esigenza di impegno lavorativo del portiere. L'eterogeneita' del criterio dell'imponibile, rispetto agli altri criteri determinativi della retribuzione, da' luogo a una irrazionale possibilita' di trattamenti differenti rispetto a situazioni identiche. La considerazione che, negli stabili della categoria di cui trattasi, il portiere e' autorizzato a esercitare altro mestiere non e' rilevante, giacche' tale autorizzazione e' pure prevista per i portieri degli stabili delle altre categorie, e la differenza di trattamento permane anche tra portieri autorizzati al detto esercizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte