Sentenza 162/1970 (ECLI:IT:COST:1970:162)
Massima numero 5245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  12/11/1970;  Decisione del  12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5246


Titolo
SENT. 162/70 A. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 841, RECANTE NORME TRASITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE - CASSE EDILI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di accoglimento devono essere dichiarate manifestamente infondate stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia della norma impugnata (fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 129 del 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli articoli 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte